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Il GIPF
Lo statuto
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 Col nome di "Gruppo Italiano Pazienti Fabry" (O.N.L.U.S.) in breve "G.I.P.F.(O.N.L.U.S.)"; è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, una Associazione a carattere nazionale, senza fini di lucro, aconfessionale e apartitica, con durata a tempo indeterminato. E' fatto obbligo dell'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" L'Associazione G.I.P.F. intende comunque mantenere contatti di collaborazione e scambio di esperienze ed informazioni con Associazioni Italiane ed estere che seguano la malattia di Fabry. Articolo 2 L'Associazione ha sede legale in C/da Caravotti 3 Paglieta (CH) E dispone delle seguenti sedi operative regionali: LOMBARDIA, Referenti Famiglia Dionisio, Via Dino Villani 3 a Milano (MI) LAZIO, Referenti Famiglia Giorgi, Via Dei Savelli 29 a Rocca Priora (RM) MARCHE, Referenti Famiglia Biancini, Via Fornace 1 a Serra De Conti (AN) ABRUZZO, Referenti Famiglia Colorato, Via Fontana 5 a Mozzagrogna (CH) L'Assemblea Generale può deliberare un aumento delle sedi Regionali e nuove Sedi Provinciali. Articolo 3 Gli obiettivi dell'Associazione sono i seguenti: A) tutelare i diritti dei pazienti malati rari affetti da Malattia di Fabry e far riconoscere la loro dignità all'opinione pubblica, indipendentemente dall'eventuale terapia somministrata ai pazienti stessi.
TITOLO II SOCI - MODALITA' PER ADESIONE-RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE Articolo 4 L'adesione all'Associazione sarà deliberata dal comitato direttivo come di seguito dettagliato: a) soci ordinari: tutti i malati di Malattia di Fabry, i loro genitori, i familiari e/o affini, nonché coppie di fatto e comunque tutti coloro che si occupano dei malati con titolo legale o meno; Il direttivo può estendere tale qualifica anche a personalità giuridiche pubbliche e/o private. I soci che non intendono più partecipare alla Associazione possono chiederne il recesso. I soci che non partecipano e/o non cooperano al raggiungimento dei fini dell'Associazione decadono dalla stessa. Articolo 6 Articolo 7 L'assemblea viene convocata dal comitato direttivo almeno una volta all'anno o quando il comitato direttivo lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci ordinari e collaboratori; l'avviso di convocazione (da inviarsi almeno 10 giorni prima ai soci ordinari e collaboratori a mezzo lettera, mentre a tutti gli altri soci verrà fatto a mezzo stampa) deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della prima convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché l'orario della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima. L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché dei resoconti del comitato direttivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea nominerà tra i soci regolarmente intervenuti un presidente ed un segretario dell'assemblea. Articolo 8 Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, ogni socio ordinario o collaboratore, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e rappresentanti. Sono ammesse le deleghe, fino a un massimo di tre per socio presente. Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci ordinari e collaboratori; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. L'assemblea delibera: 1) sulla nomina dei membri del comitato direttivo; 2) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 3) su ogni altro argomento sottopostole dal comitato direttivo; 4) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 5) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. Per la validità delle delibere previste ai n. 4 e 5, è necessario in prima convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci intervenuti all'assemblea. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Articolo 9 Il Comitato Direttivo è costituito da componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Articolo 10 I componenti del Comitato Direttivo sono in numero di cinque. Se non vi provvede l'assemblea, i membri eletti eleggono nel loro seno un presidente, due vicepresidenti e un segretario che può anche assumere in sè le funzioni di tesoriere. I membri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominare altri fino alla scadenza del mandato dei membri costituiti. Articolo 11 La convocazione del Comitato Direttivo può essere fatta ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei suoi consiglieri. Il preavviso scritto di ogni riunione dovrà essere dato almeno 10 giorni prima della data fissata, ad ogni membro del comitato direttivo. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere dato anche telefonicamente, ma comunque almeno 3 giorni prima della convocazione. Le deliberazioni del comitato direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza fisica dei suoi componenti; devono peraltro essere presenti il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un vicepresidente e il segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il tesoriere. Le decisioni del comitato direttivo dovranno essere prese con la semplice maggioranza e, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o del vicepresidente (in caso di assenza o impedimento del presidente). Questa ultima regola non si applica in caso di votazioni segreta. Articolo 12 Il comitato direttivo ha i seguenti compiti: a) esecuzione delle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie; b) compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi e delle finalità per i quali è stata costituita l'Associazione, ad eccezione di quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea; c) nomina di commissioni, che possono essere anche composte di membri esterni all'Associazione, ma presiedute e dirette sempre da un membro incaricato dall'Associazione, per l'attuazione degli scopi e delle finalità per i quali è stata costituita l'Associazione; d) approntamento dei bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio, che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea; e) fissazione di incarichi e compensi a consulenti legali, finanziari e della comunicazione, nel caso ciò fosse necessario per l'operato dell'Associazione. Articolo 13 I membri degli organi sociali non percepiscono alcun compenso dall'Associazione, ma avranno diritto ad addebitare e a farsi rimborsare le spese che dovessero sostenere nell'esercizio delle loro funzioni. Resta inteso che in caso di utilizzo di uso proprio, il rimborso chilometrico sarà ai costi più bassi utilizzando la tabella ufficiale ACI minima per il modello di auto utilizzato. Articolo 14 Il presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza e la firma legale spetta al vicepresidente, delegato a mezzo fax, Email o posta prioritaria dal Presidente stesso. Il Comitato Direttivo può a sua volta delegare, sempre in forma scritta, poi verbalizzata sul registro dei Consigli Direttivi, particolari funzioni a uno o più membri del comitato direttivo. Articolo 15 Il tesoriere sarà responsabile nei confronti del comitato direttivo della buona tenuta della contabilità dell'Associazione e avrà la facoltà di rilasciare ricevute per tutte le somme che gli vengano rimesse sul conto dell'Associazione. Sugli assegni rilasciati, oltre alla firma del tesoriere, dovrà comparire la firma del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un vicepresidente. Il tesoriere amministrerà i fondi dell'Associazione in conformità alle istruzioni del comitato direttivo. Articolo 16 Il segretario parteciperà alle riunioni del comitato direttivo e redigerà verbali delle riunioni in libri appositi; qualora non sia delegato altro membro. Ad ogni riunione darà lettura del verbale della riunione precedente che, dopo essere srato ratificato dal comitato direttivo, dovrà essere firmato dallo stesso e dal presidente (in caso di suo impedimento da un vicepresidente) Articolo 17 Nel caso in cui sia ritenuto opportuno, l'assemblea eleggerà il collegio dei revisori dei conti. Questi saranno in numero di tre, tra i quali verrà nominato un presidente, se non sarà eletto dall'assemblea. Essi provvederanno al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile. Articolo 18 Il comitato tecnico-scientifico è composto da almeno tre membri, proposti dal comitato direttivo e scelti tra i soci collaboratori dell'Associazione o tra gli altri esperti specialisti di vari settori nella Malattia di Fabry e fortemente interessati a seguirle. Esperti di livello internazionale possono essere chiamati a fare parte del comitato tecnico scientifico per particolari esigenze dell'Associazione. La designazione, anche temporanea, viene fatta dal comitato direttivo. Il comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo per il comitato direttivo ed esprime parere non vincolante sui problemi di interesse tecnico-scientifico sottoposti dal comitato direttivo. Un coordinatore del comitato scientifico ha diritto a partecipare alle riunioni del comitato direttivo qualora vengano discussi punti a carattere scientifico. Il comitato esprime valutazioni per l'Associazione sui risultati delle ricerche e sui criteri e modalità d'impiego dei fondi messi a disposizione dall'Associazione a tale scopo. Il comitato propone all'Associazione iniziative in ambiti scientifici che ritiene utili per gli scopi della stessa Associazione. TITOLO IV - CONTI BANCARI E PATRIMONIO SOCIALE Articolo 19 Il comitato direttivo attiverà e manterrà uno o più conti bancari e/o conti correnti postali a nome dell'Associazione sui quali ritenga appropriato vengano versate o dai quali vengano prelevate, le somme di denaro confluite all'Associazione. Articolo 20 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai contributi associativi di cui all'art. 4 del presente statuto; b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; c) da offerte o contributi di terzi, privati od enti; d) da lasciti e donazioni. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'Associazione; insieme ad ogni altro introito, non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell'Associazione. Il bilancio verrà redatto annualmente e riporterà tutte le voci in entrata ed uscita relative alla attività svolta. TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DURATA Articolo 21 Gli esercizi sociali avranno la durata dell'anno solare, dall'1 gennaio al 31 dicembre. Articolo 22 Ogni proposta di modifica del vigente statuto, deve essere fatta al presidente con comunicazione scritta. Articolo 23 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e lo scioglimento può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto di almeno 2/3 dei partecipanti all'assemblea. Articolo 24 Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso. Articolo 25 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto o altrimenti stabilito, si fa rinvio alle norme del codice civile e alle leggi italiane vigenti in materia. Articolo 26 In sede di prima applicazione, l'assemblea ed il comitato direttivo sono sostituiti da un comitato che assume tutte le funzioni dei suddetti organi e che provvederà ad avviare l'attività dell'Associazione, ed in particolare a convocare entro un anno dalla costituzione l'assemblea ordinaria per la nomina degli organi statutari. Il comitato provvisorio provvederà altresì, se lo riterrà opportuno, a nominare il Collegio dei Revisori, che cesserà dalla carica con la nomina dell'Assemblea del nuovo organismo Direttivo. Allegati:
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| Gruppo Italiano Pazienti Fabry - C/da Caravotti 3, 66020 Paglieta (CH) Tel. +39 0872.809890 - Fax +39 0872.808605 - Cell. +39.333.5618342 |
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